Art. 7.
(Forze operative speciali).

      1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle Forze di polizia.
      2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
      4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.

 

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